Il nuovo accordo stato-regioni del 7 Luglio 2016 modifica in parte la gestione della formazione sia per i corsi RSPP/ASPP ma anche nella gestione dei corsi lavoratori e nell’individuazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali.

Ristruttura e puntualizza in via definitiva che cos’è l’ e-learning e come va erogata la formazione. 

Definizione dei corsi di formazione e individuazione dei soggetti formatori L’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 rinvia per l’individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto nome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. L’accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 ha introdotto un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi. Cosa importante in tale contesto è che vengono rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, l’allegato II al presente accordo sostituisce l’allegato II agli accordi del 21 dicembre 2011. Si precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo.

Il libretto formativo del cittadino, l’accordo individua – in allegato IV – un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Ciò allo scopo di favorire la corretta tenuta della documentazione stessa e, al contempo, permettere che, in caso di mutamento di lavoro, il datore di lavoro possa avere rapidamente contezza della formazione già effettuata dal soggetto.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali possono effettuare le attività formative e di aggiorna mento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Si ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività , in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale di 4 criteri.  

REQUISITI DEI DOCENTI: I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs. n. 81/2008.

Corsi: Modulo A : 28 ore ( aula/e-learning ) Modulo B : 48 ore + Moduli B Specializzazione Agricoltura – Pesca 12 ore, Cave – Costruzioni 16 ore, Sanità residenziale 12 ore, Chimico – Petrolchimico 16 ore, Modulo C 24 ore. L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: – ASPP: 20 ore nel quinquennio – RSPP : 40 ore nel quinquennio ( aula/e-learning).

Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs. n. 81/2008 , entrato in vigore il 15 marzo 2014. Nelle aziende inserite nel rischio basso , così come riportato nella tabella di cui all’ allegato I dell’accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II, per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione. In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.